Art. 6.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni penali della presente legge si applicano a chiunque commette il fatto in danno di beni situati nel territorio dello Stato nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali.
      2. Le disposizioni penali della presente legge si applicano altresì quando nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali:

          a) il fatto è commesso dal cittadino italiano in danno di beni situati in territorio estero;

          b) i fatti previsti dagli articoli 7, comma 2, 8, comma 2, e 9 sono commessi dallo straniero in danno di beni situati in territorio estero, sempre che lo straniero si trovi nel territorio dello Stato.